In Galera!
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche
Art. 98
1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
LEGGE 25 MAGGIO 1970, n. 352 (GU n. 147 del 15/06/1970)
NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULLA INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 15 GIUGNO 1970)
ART. 50.
PER TUTTO CIÒ CHE NON È DISCIPLINATO NELLA PRESENTE LEGGE SI OSSERVANO, IN QUANTO APPLICABILI, LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361.
(Grazie a Beppe Grillo per averlo fatto notare sul suo blog e a Maus per averlo evidenziato)